Art. 7.

(Sostegno alle famiglie).

      1. Ai genitori del disabile intellettivo e relazionale, dichiarato tale ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuta un'anzianità contributiva aggiuntiva di un quinquennio.
      2. Le regioni attuano in favore dei familiari del disabile intellettivo e relazionale interventi di sostegno adeguati a favorire la permanenza del disabile nel suo domicilio quali servizi, semiresidenze, ricoveri di sollievo o di emergenza, assistenza sociale e sanitaria domiciliare, erogazione di contributi economici.